[1]Risorse ordinarie

[2]Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende:

  • i)il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'articolo 5;
  • ii)i fondi raccolti dalla Banca in virtu' dei poteri di cui all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3;
  • iii)i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l'articolo 11 paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse;
  • iv)i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e
  • v)tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art8 · fonte del testo