[1]Condizioni applicabili alle azioni

[2](1) Le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre azioni sono emesse al valore nominale, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, di emetterle ad altre condizioni. (2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno ne' gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca. (3) La responsabilita' dei membri derivante dalle quote e' limitata alla parte non versata del prezzo di emissione. (4) Nessun membro risponde degli obblighi della Banca in virtu' della sua adesione.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art7 · fonte del testo