[1]Sospensione

[2](1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori puo' sospenderlo mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, di ripristinarlo nell'esercizio dei suoi diritti. (3) Durante la sospensione, il membro e' privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma ne resta sottoposto a tutti gli obblighi.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art38 · fonte del testo