Sospensione dei membri (a) Se un membro non adempie ad uno qualsiasi dei doveri previsti dal presente Accordo, il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' sospenderlo. (b) Durante la sospensione, un membro non ha alcun diritto, ai sensi dei presente Accordo, fatto salvo il diritto di ritiro e altri diritti previsti nel presente Capitolo e nel Capitolo IX del presente Accordo, ma rimane soggetto a tutti i suoi obblighi. (c) Il membro sospeso cessa automaticamente di essere membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori decida di estendere il periodo di sospensione o reintegri il membro.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art47 · fonte del testo