[1]Ambiti di cooperazione

[2]Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgera' nei seguenti ambiti:

  • a)sicurezza internazionale;
  • b)politica di difesa;
  • c)formazione e addestramento in campo militare;
  • d)attivita' informativa di carattere militare;
  • e)fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare;
  • f)missioni di pace;
  • g)operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue);
  • h)sminamento;
  • i)sanita' e assistenza medica;
  • j)legislazione militare;
  • k)sport e cultura;
  • l)scienza e tecnologia di interesse militare;
  • m)disarmo e controllo degli armamenti;
  • n)cooperazione civile-militare;
  • o)industria della Difesa;
  • p)qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art2 · fonte del testo