[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. Il presente Accordo puo' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 3. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 15.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art12 · fonte del testo