Ciascuna delle Parti contraenti favorira' la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte. Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonche' lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art4 · fonte del testo