(1) La Commissione e' giudice della propria competenza. (2) Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella della Commissione, deve essere esaminata dalla Commissione, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art32 · fonte del testo