(1) I conciliatori possono essere scelti, al di fuori della lista dei conciliatori, salvo il caso di nomina da parte del Presidente, previsto dall'articolo 30. (2) I conciliatori nominati al di fuori della lista dei conciliatori devono possedere le qualita' previste dallo articolo 14, par. (1).

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art31 · fonte del testo