Ogni procedura di conciliazione e' condotta in conformita' con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di conciliazione in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso alla conciliazione. La Commissione risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di conciliazione o da qualsiasi regola concordata tra le parti.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art33 · fonte del testo