(1) La composizione della Commissione o del Tribunale, dopo la loro costituzione e l'inizio del procedimento, non puo' essere modificata. Tuttavia, in caso di decesso, incapacita' o dimissioni di un conciliatore o di un arbitro, si provvede alla conseguente vacanza secondo le disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2. (2) Ogni membro di una Commissione o di un Tribunale continua ad esercitare le sue funzioni in tale qualita' anche se il suo nome non figura piu' sulla lista. (3) Se un conciliatore o un arbitro nominato da una parte si dimette senza il consenso della Commissione o del Tribunale di cui e' membro, il Presidente provvede alla vacanza scegliendo una persona nell'apposita lista.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art56 · fonte del testo