(1) Le designazioni sono fatte per un periodo di sei anni e sono rinnovabili. (2) In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri in una delle due liste, l'autorita' che ha proceduto alla designazione di tale persona puo' designare un sostituto per la residua durata del mandato. (3) Le persone inserite nelle liste continuano a figurarvi sino alla designazione del loro successore.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art15 · fonte del testo