(1) Ciascuno Stato Contraente puo' designare, per lo inserimento in ciascuna delle liste; quattro persone che non debbono essere necessariamente suoi cittadini. (2) Il Presidente puo' designare dieci persone da inserire in ciascuna lista. Le persone cosi' designate per figurare nella medesima lista, devono essere ciascuna di nazionalita' diversa.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art13 · fonte del testo