[1]ARTICOLO XIV Depositario

[2]L'originale dell'Accordo, nelle lingue inglese, francese e tedesca, ogni versione facente ugualmente fede, sara' depositato presso il Governo del Regno Unito, che sara' Depositario, e ne inoltrera' copie autenticate a tutti gli Stati e ad ogni Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che abbia firmato l'Accordo o abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Il Depositario informera' tutti gli Stati dell'Area di distribuzione e le Organizzazione Regionali di Integrazione Economica delle firme, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, dell'entrata in vigore, dei relativi emendamenti, riserve e notifiche di denuncia. In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;104~accordo-artxiv · fonte del testo