[1]ARTICOLO XIII Denuncia e termine

[2]Qualsiasi Parte potra' denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta al Depositario in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avra' ricevuto la notifica. L'Accordo restera' in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concludera' alla data in cui almeno cinque Parti adesso si saranno ritirate.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-05-27;104~accordo-artxiii · fonte del testo