[1]ARTICOLO XIX. (Denuncia)

[2]Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario. Tale denuncia avra' effetto dodici mesi dopo che la denuncia stessa sara' pervenuta al Depositario.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artxix · fonte del testo