Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3 del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorche' ritiene che esista un grave rischio per l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunita' o meno di riesaminare la decisione.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art62 · fonte del testo