Quando l'impugnazione e' accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa puo' statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinche' sia decisa da quest'ultimo. In caso di rinvio, il Tribunale e' vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione delle Comunita' che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale e' accolta, la Corte puo', ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art61 · fonte del testo