Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte e' adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrenze e della qualita' del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale e' proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati. Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata. Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva. Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura puo' essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art22 · fonte del testo