L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa puo' essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonche' alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'impugnazione non puo' avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art58 · fonte del testo