Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda di istituire una commissione di conciliazione, tutti i membri della commissione non sono stati nominati dalle parti alla controversia, il Direttore generale della FAO, su richiesta della parte alla controversia che ne ha fatto domanda, procede alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-ii-art3 · fonte del testo