1. Se entro un termine di due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' designato, il Direttore generale della FAO procede, su richiesta di una parte alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi. 2. Se entro un termine di due mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle parti alla controversia non ha nominato un arbitro, l'altra Parte puo' adire il Direttore generale della FAO, il quale procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-i-art3 · fonte del testo