[1]Articolo primo

[2]Una Commissione di conciliazione e' istituita su richiesta di una delle parti alla controversia. Salvo se le parti alla controversia decidono diversamente, la Commissione si compone di cinque membri, ciascuna parte interessata ne designa due ed il Presidente viene scelto di comune accordo dai membri in tal modo designati.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~appendice-ii-parte-ii-art1 · fonte del testo