Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei paesi esportatori e dei paesi importatori, la possibilita' di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonche' le conseguenze dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e puo' rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio puo' cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art57 · fonte del testo