Nel presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)per "esercizio della navigazione aerea o marittima" si intende, per quanto concerne il settore aereo, ogni servizio aereo consentito o riconosciuto svolto per mezzo di aeromobili, per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merce, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti connessi con l'attivita' di trasporto di passeggeri, posta o merce; e, per quanto concerne il settore marittimo, ogni attivita' di trasporto per mare, ivi compresa quella effettuata da noleggiatori, contro corrispettivo, di passeggeri, posta o merce da un porto ad un altro cui i passeggeri sono diretti o la posta o la merce debbono essere consegnate;
  • b)per "impresa nigeriana" si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi societa' o persona giuridica costituita dalla, o in conformita' della, legislazione vigente nella Repubblica federale di Nigeria e residente nella Repubblica federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana e non residente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana. Le societa' sono considerate residenti nella Repubblica federale di Nigeria se il controllo e la direzione delle loro attivita' sono esercitati nella Repubblica federale di Nigeria;
  • c)per "impresa italiana" si intende un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi societa' o persona giuridica costituita dalla, o in conformita' della, legislazione vigente nella Repubblica italiana ai fini della imposta italiana e residente nella Repubblica italiana ai fini dell'imposta italiana e non residente nella Repubblica federale di Nigeria ai fini dell'imposta nigeriana. Le societa' sono considerate residenti nella Repubblica italiana se il controllo e la direzione delle loro attivita' sono esercitate nella Repubblica italiana.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1002~art2 · fonte del testo