RISERVATEZZA 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti di proteggere talune informazioni dalla divulgazione, in base alla loro legislazione. Ai fini del presente articolo, il termine "informazioni" comprende tra l'altro i) i dati di natura personale;

  • ii)le informazioni protette da diritti di proprieta' intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; e iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica di materiali o degli impianti nucleari. 2. Quando una parte Contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovra' essere rispettato il loro carattere confidenziale. 3. Il contenuto delle discussioni durante il riesame dei rapporti ad opera delle Parti Contraenti in ciascuna riunione sara' riservato.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art27 · fonte del testo