[1]Traduzione non ufficiale CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE PREAMBOLO LE PARTI CONTRAENTI

  • i)consapevoli dell'importanza per la Comunita' internazionale di assicurarsi che l'uso dell'energia nucleare sia sicuro, ben regolamentato e corretto da un punto di vista ambientale;
  • ii)ribadendo la necessita' di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;
  • iii)ribadendo che la responsabilita' della sicurezza nucleare spetta allo Stato nella cui giurisdizione ricade un impianto nucleare;
  • iv)desiderando dare impulso ad una efficace cultura della sicurezza nucleare;
  • v)consapevoli che gli incidenti negli impianti nucleari potrebbero avere conseguenze transfrontaliere;
  • vi)tenendo conto della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1979), della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare (1986) e della Convenzione sull'assistenza in casi di incidenze nucleare e di emergenza radiologica (1986);
  • vii)considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che, in materia di sicurezza, esistono linee-guida definite a livello internazionale che vengono periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi piu' aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;
  • viii)considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi piu' aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;
  • ix)affermando la necessita' di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, non appena il processo in corso per sviluppare i principi fondamentali per la sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi avra' prodotto un ampio accordo internazionale;
  • x)riconoscendo l'utilita' di proseguire il lavoro tecnico connesso alla sicurezza di altre fasi del ciclo del combustibile nucleare e che tale lavoro puo', col tempo, facilitare lo sviluppo dei protocolli internazionali attuali o futuri; HANNO CONVENUTO quanto segue:

[2]ARTICOLO 1. OBIETTIVI Gli obiettivi della presente convenzione sono:

  • i)conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
  • ii)istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere gli individui, la societa' e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni emesse da questi impianti;
  • iii)Per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilita' per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art1 · fonte del testo