1. Gli Stati contraenti assumeranno adeguati provvedimenti, compatibili con le rispettive legislazioni nazionali, al fine di proteggere il carattere riservato delle informazioni che riceveranno a tale titolo, in virtu' delle clausole della presente Convenzione, da altro Stato contraente, o in occasione della loro partecipazione a qualsiasi attivita' eseguita in applicazione della presente Convenzione. Allorche' degli Stati contraenti comunicheranno riservatamente informazioni a organizzazioni internazionali, saranno presi provvedimenti onde assicurare la protezione del carattere riservato di tali informazioni. 2. Gli Stati contraenti non saranno tenuti, in virtu' della presente Convenzione, a fornire quelle informazioni che la legislazione nazionale non consenta siano diffuse o che comprometterebbero la sicurezza nazionale o la stessa protezione fisica del materiale nucleare.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art6 · fonte del testo