L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 105 (Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicita). - Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:

  • a)nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1o gennaio;
  • b)promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1o luglio. ((Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo,)) e decorrono dal giorno successivo alle date suddette".

Testo vigente dal 10 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2000

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 2000 al 10 giugno 2000. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 105 (Avanzamenti nella carriera diplomatica. tolto: Periodicita' aggiunto: Periodicita). - Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato …

… le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel tolto: quarto aggiunto: terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-24;85~art5 · fonte del testo