Articolo soppresso dalla l. 5 novembre 1996, n. 578.
Abrogato dal 16 novembre 1996
Articolo soppresso dalla l. 5 novembre 1996, n. 578.
Abrogato dal 16 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1996 al 16 novembre 1996. 269 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti, secondo le modalita' previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuita' produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorita':
tolto: a) a favore dei soggetti che, alla data del 24 luglio 1996, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;
tolto: b) alle regioni in cui sono dislocati;
tolto: c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997, gli impianti devono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1996, N. 578
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-20;489~art3 · fonte del testo
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