All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 settembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-20;489~art4 · fonte del testo