Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008. 262 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono autorizzati due limiti di impegno di lire 5 miliardi ciascuno, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati rispettivamente da cantine sociali e da stalle sociali per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70 per cento delle medesime passivita' ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci. Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potra' essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352. I limiti di impegno di cui al primo comma sono ripartiti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art14 · fonte del testo
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