Art. 12
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008. 275 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione; lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del primo comma, lettera a), dell'articolo 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403, o in attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, mutui integrativi a tasso agevolato. Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre l'eventuale periodo di preammortamento, sara' pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai termini dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato primo comma, lettera a) della legge 1 luglio 1977, n. 403, per le quali esistono gia' decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo e' autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art12 · fonte del testo
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