Articolo abrogato dalla l. 13 novembre 2025, n. 177.
Abrogato dal 11 dicembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 13 novembre 2025, n. 177.
Abrogato dal 11 dicembre 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1995 al 11 dicembre 2025. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I soggetti di cui all'articolo 4, al fine di reperire l'occorrente provvista finanziaria, sono autorizzati ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonche' azioni ordinarie e di godimento ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del codice civile. Tali soggetti sono altresi' autorizzati a compiere ogni operazione finanziaria ritenuta idonea, compresa l'emissione di titoli atipici, previa autorizzazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 13 novembre 2025, n. 177
La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art7 · fonte del testo
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