Articolo abrogato dalla l. 13 novembre 2025, n. 177.
Abrogato dal 11 dicembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 13 novembre 2025, n. 177.
Abrogato dal 11 dicembre 2025
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3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1995 al 11 dicembre 2025. 257 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti. Lo schema di piano e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari. Il piano e' adottato con decreto del Ministro dei trasporti, presidente del comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il piano e' modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni e' adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perche' sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 13 novembre 2025, n. 177
La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-04;240~art2 · fonte del testo
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