Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformita' alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui all'art. 1.
tolto: COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 29 GIUGNO 1903aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. tolto: 243.
tolto: L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da societa' o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.
tolto: Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non e' continuativo, l'obbligo dell'assicurazione e' limitato alla durata del lavoro. aggiunto: 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art6 · fonte del testo
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