Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), quando non ricorra l'applicazione dell'art. 17, nn. 2 e 3.

tolto: Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Societa' o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto e' disposto dall'art. 17, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.

tolto: Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Societa' o imprese private di assicurazione. La nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Societa' o impresa privata assicuratrice non puo' ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art16 · fonte del testo