Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1974 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, sono autorizzate le seguenti spese:
tolto: a) lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;
tolto: b) lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-04-11;179~art1 · fonte del testo
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