All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilita' residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179. A tal fine le dette disponibilita' saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-19;443~art2 · fonte del testo