[1]La parte, che invoca l'autorita' della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorieta' della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

[2]L'autenticita' della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1° dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

  • a)se si tratta di decisione dell'autorita' giudiziaria italiana dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento e' stato emanato;
  • b)se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorita' giurisdizionali italiane, dall'autorita' stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;
  • c)se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorita' giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art7 · fonte del testo