((I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

  • 1)al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno: 2.310 contributi giornalieri per gli uomini; 1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
  • 2)a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
  • a)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
  • b)risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani)). Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' nonche' per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non piu' di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.

Testo vigente dal 15 agosto 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 34/1975

    Questione infondata
    25 febbraio 1975

    Sebbene l'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, regoli con norme diverse, per gli uomini e per le donne, i requisiti per il conseguimento della pensione, il divieto di computare per le donne più di 104 contributi giornalieri per ciascun anno - oggetto specifico della sollevata questione - corrisponde all'analogo divieto di computo per gli uomini di un numero di contributi eccedenti i 156. Il differente ammontare della contribuzione annuale massima per maturare la pensione trova, d'altra parte, la sua ratio nel minor numero di contributi richiesti per le pensioni di vecchiaia e di invalidità della donna (rispettivamente 1560 e 520) nei confronti dell'uomo (2340 e 780), nonché nel differente limite di età (55 anni) che la stessa norma pone per la pensione di vecchiaia della donna rispetto a quello (60 anni) che è previsto per l'uomo. Tenuto complessivamente conto di tale disciplina, il cit. art. 5 della legge n. 9 del 1963 non può dirsi in contrasto ne' col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ne' con quello di parità di diritti del lavoratore e della lavoratrice di cui all'art. 37 della Costituzione.

    Art. 5 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri · Art. 3 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 15 agosto 1965. 27 parole tolte, 52 parole aggiunte in 5 capoversi.

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, tolto: conseguono aggiunto: hanno diritto alla pensione:

tolto: a) il diritto alla pensione di vecchiaiaaggiunto: 1) al compimento del tolto: 65° aggiunto: 650 anno di eta' per gli uomini e del tolto: 60° aggiunto: 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno tolto: quindici aggiunto: 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditatiaggiunto: , in loro favore tolto: almeno 2.340aggiunto: , almeno: 2.310 contributi giornalieri per gli uomini tolto: eaggiunto: ; 1.560 aggiunto: contributi giornalieri per le donne e i giovani;

tolto: b) il diritto alla pensione d'invalidita',aggiunto: 2) a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, tolto: numero aggiunto: n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e aggiunto: quando:

aggiunto: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati tolto: od accreditati aggiunto: o accreditati, in loro favore tolto: almenoaggiunto: , almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini tolto: e 520aggiunto: ; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

aggiunto: b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art5 · fonte del testo