Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della, presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art13 · fonte del testo