I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art14 · fonte del testo