Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

  • a)l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
  • b)le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;
  • c)le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
  • d)l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative;
  • e)le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
  • f)gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita';
  • g)la frequenza di rilevazione delle informazioni. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalita' operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e controllo.

Testo vigente dal 18 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286~art4 · fonte del testo