Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2011

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2003 al 18 agosto 2011. 400 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il collegio dei revisori dei conti, per la cui composizione trova applicazione l'articolo 13, comma 1 lettera h), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle legge, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, esplicando, altresi', attivita' di collaborazione con l'organo di vertice, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalle leggi, dagli statuti e dal presente regolamento. Il collegio dei revisori dei conti effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta', e sui depositi e titoli a custodia. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, anche interni. Il controllo sulla intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, per singoli settori e per rami di attivita', con criteri di completezza logico-sistematica oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi e' redatto apposito verbale. E' obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni agli stessi, conti consuntivi, contrazioni di mutui e partecipazioni societarie, nonche' ricognizione ed accertamenti dei residui attivi e passivi ed eliminazione per inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale. Il direttore generale fa pervenire al collegio i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti. I revisori dei conti assistono alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente. Il collegio, nelle sue periodiche verifiche, vigila affinche' siano tempestivamente rese al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni previste negli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai fini del controllo della spesa del personale. Nel verbale del collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo. Il collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila, altresi', affinche' siano sistematicamente esperite le procedure di controllo interno. Nei verbali del collegio deve darsi atto dell'osservanza di tale obbligo. Il collegio vigila sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97~art79 · fonte del testo