Art. 95 — Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla predetta data e' abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696
Testo vigente dal 6 maggio 2003
