Art. 9 — Disposizioni transitorie e finali
In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, non e' richiesto il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della candidatura a componente delle commissioni. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, e' integralmente composta, secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 per l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari e' inferiore a cinque, si procede all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari e' superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Testo vigente dal 16 gennaio 2012
