Art. 1 — Definizioni e soggetti
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a)S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- b)Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- c)Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti:
- a)Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
- b)Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- c)contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attivita' di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione:
- a)la conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto;
- b)i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
Testo vigente dal 4 luglio 2013
