Art. 8 — Comitati
Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni ((attinenti all'ambito di competenza del Ministero)), affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.
Testo vigente dal 16 febbraio 2017
