Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni ((attinenti all'ambito di competenza del Ministero)), affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

Testo vigente dal 16 febbraio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2010 al 16 febbraio 2017. 10 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni tolto: inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici aggiunto: attinenti all'ambito di competenza del Ministero, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione. Il decreto di cui al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95~art8 · fonte del testo