Art. 17 — Log delle operazioni
Nell'ambito delle misure di sicurezza adottate in conformita' agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, tutte le operazioni effettuate in applicazione del presente capo sono registrate in appositi file di log ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati. La consultazione automatizzata puo' essere effettuata solo da personale del punto di contatto nazionale debitamente abilitato. Su richiesta, l'elenco del personale e' messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, nonche' delle autorita' preposte alla protezione dei dati degli altri Stati membri. Le registrazioni di cui al comma 1, che includono anche l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva, comprendono le seguenti informazioni:
- a)i dati trasmessi;
- b)la data e l'ora precisa della trasmissione;
- c)la denominazione o il codice di riferimento dell'autorita' che effettua la consultazione e dell'autorita' che gestisce la banca dati. Sono registrati inoltre il motivo della consultazione o della trasmissione, e i riferimenti del personale che ha effettuato la consultazione e di quello che l'ha richiesta. Entro quattro settimane dalla ricezione di un'eventuale richiesta, il punto di contatto nazionale fornisce le registrazioni alle autorita' preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. I log possono essere utilizzati esclusivamente per finalita' di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza. I log sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio o non conforme alle finalita' per cui sono registrati. Sono conservati per due anni e cancellati alla scadenza.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
